STATUTO

Lo Statuto dell’Accademia dell’Arcadia attualmente in vigore è stato approvato dall’Assemblea dei Soci il 24 giugno 2019. Le modifiche statutarie, effettuate ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (cosiddetto Codice del Terzo Settore), avranno validità con l’entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), con l’iscrizione in apposita sezione di questo e con l’autorizzazione della Commissione europea di cui all’art. 101, comma 10, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

ACCADEMIA DELL’ARCADIA

STATUTO

DENOMINAZIONE – FINALITÀ E OGGETTO – SEDE

Art. 1

L’Arcadia fu fondata come «repubblica democratica e popolare» il 5 ottobre 1690 da quattordici intellettuali riuniti nel «giardino dei Padri Riformati di San Pietro in Montorio». Il territorio ideale della repubblica era costituito dalla regione greca dell’Arcadia, il territorio reale coincideva con il Bosco Parrasio. La denominazione scelta dai fondatori, e usata per lunghissimo tempo, fu «Commune». Fino alla primavera del 1696 la vita dell’Arcadia fu regolata da un corpus di «Avvertimenti», i primi diciotto dei quali furono approvati il giorno stesso della fondazione. Il 20 maggio del 1696 la «Ragunanza» o Coetus degli Arcadi rogò il testo di dieci Leges e di una Sanctio, dettate da Gianvincenzo Gravina su mandato del Custode Giovan Mario Crescimbeni e dei XII Vicecustodi d’Arcadia (il futuro Collegio). Le Arcadum Leges e la Sanctio recepivano in massima parte il contenuto degli «Avvertimenti», eccezion fatta per la prima e più importante legge. Nella medesima assemblea del 20 maggio, dopo la rogazione delle Leges, la «Ragunanza» approvò anche una silloge di Institutiones, scritte da Crescimbeni (inizialmente con la collaborazione di Gravina), anch’esse basate sugli «Avvertimenti». L’Arcadia odierna riconosce ancora valida la sua antica legislazione per quel che attiene ai principi fondamentali in essa enunciati, soprattutto quelli contenuti nelle Leges I, II e III, posti a tutela della propria indipendenza e a difesa dei diritti dei singoli, a prescindere dalle loro origini e dal loro censo. Nel 2019 come nel 1696 l’Arcadia ribadisce dunque che «Penes Commune summa Potestas esto. Ad idem cuilibet provocare Ius esto» e che «Patronus nullus esto».

Art. 2

L’«Accademia dell’Arcadia» è una Fondazione di partecipazione e ha durata illimitata.

L’«Accademia dell’Arcadia», con sede in Roma, trae origine dall’«Arcadia» fondata a Roma il 5 ottobre 1690, denominata «Accademia Letteraria Arcadia» con il R.D. 24 luglio 1942, n. 1021, e «Arcadia – Accademia Letteraria Italiana» con il D.P.R. 1° maggio 1972.

Lo Statuto tuttora vigente, ai sensi del D.P.R. 1° maggio 1972, è stato pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 7 agosto 1972.

L’«Accademia dell’Arcadia», ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (cosiddetto Codice del Terzo Settore), con l’entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e con l’iscrizione in apposita sezione di questo, dovrà inserire nella propria denominazione sociale la sigla «ETS» (Ente del Terzo Settore).

Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, l’«Accademia dell’Arcadia» adotterà pertanto la denominazione di «Accademia dell’Arcadia ETS» e utilizzerà l’indicazione di «Ente del Terzo settore» o la sigla «ETS» negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 3

L’«Accademia dell’Arcadia» persegue, senza scopo di lucro, la finalità di promuovere gli studi umanistici, e in generale di favorire la conoscenza della cultura italiana nella sua interazione con la cultura europea in tutte le sue espressioni e senza limiti cronologici.

Tale finalità civica, solidaristica e di utilità sociale è perseguita mediante lo svolgimento dell’attività di interesse generale costituente l’oggetto sociale di cui al successivo articolo 4.

Art. 4

L’«Accademia dell’Arcadia» ha per oggetto l’esercizio, in via esclusiva, dell’attività di interesse generale consistente nella promozione di iniziative scientifiche, didattiche e divulgative, nell’organizzazione di conferenze, seminari e convegni, nella pubblicazione di testi e studi.

L’«Accademia dell’Arcadia» potrà altresì svolgere, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, tutte le attività secondarie che siano strumentali alla suddetta attività di interesse generale.

Art. 5

L’«Accademia dell’Arcadia» ha sede in Roma, in Piazza di Sant’Agostino 8, presso la Biblioteca Angelica.

PATRIMONIO ED ESERCIZI FINANZIARI

Art. 6

Il patrimonio ed eventuali utili devono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività dell’Ente nel perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, il patrimonio dell’«Accademia dell’Arcadia» è costituito dai seguenti beni: un immobile, denominato «Bosco Parrasio», sito in Roma, Salita del Bosco Parrasio; opere d’arte, carte d’archivio, manoscritti, libri, pubblicazioni e tutti i beni mobili di sua proprietà, regolarmente inventariati; eventuali elargizioni effettuate da amministrazioni pubbliche o private o da persone fisiche con espressa destinazione a incremento di detto patrimonio; avanzi di gestione destinati a incremento del patrimonio in sede di approvazione dei bilanci di cui al successivo art. 7; altri fondi raccolti ai sensi di legge; ogni entrata che vada a incrementare il patrimonio medesimo.

In particolare, il fondo di dotazione dell’«Accademia dell’Arcadia», alla data di approvazione del presente Statuto, è pari a euro 145.232,66 (centoquarantacinquemiladuecentotrentadue/66), depositati preso il c/c n. 000400238706, intestato all’Ente (IBAN IT11C0200805075000400238706, Unicredit, Roma, piazza Barberini), e pertanto confacente ai fini del riconoscimento della personalità giuridica attraverso la procedura ordinaria ai sensi del D.P.R. 361/2000 e dell’art. 22 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, condizionato all’avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e all’avvenuta iscrizione in un’apposita sezione di questo.

Art. 7

L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro 120 giorni dalla fine di ogni esercizio viene predisposto dal Savio Collegio e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei soci il bilancio redatto a norma di legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’Accademia, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Ricorrendo le condizioni di legge, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

LIBRI DELL’ENTE

Art. 8

Oltre alle scritture prescritte dalla legge, l’«Accademia dell’Arcadia» deve tenere i seguenti libri:

a) il libro dei soci, a cura del Custode Generale;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, a cura del Custode Generale;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Savio Collegio, a cura dello stesso;

d) il libro dell’organo di controllo, a cura dello stesso.

SOCI

Art. 9

I soci dell’«Accademia dell’Arcadia» si distinguono nelle seguenti categorie: soci ordinari, in numero di ottanta; soci corrispondenti, in numero di cento; soci stranieri, in numero di quaranta; soci onorari, in numero di venti.

I soci ordinari sono nominati fra i soci corrispondenti distintisi per meriti scientifici e culturali e per la partecipazione alle attività dell’Accademia; i soci corrispondenti sono nominati fra gli intellettuali italiani distintisi per meriti scientifici e culturali; i soci stranieri fra gli intellettuali che si siano distinti nel campo degli studi e della cultura italiana; i soci onorari fra coloro che abbiano acquisito meriti particolari nei confronti dell’Accademia.

Tutti i soci hanno il diritto di frequentare la sede dell’Accademia e di prendere parte a ogni attività promossa dall’Accademia; sono tenuti peraltro a non svolgere attività che siano in contrasto con i fini dell’Accademia.

La qualità di socio nelle varie categorie viene conferita o revocata dall’Assemblea dei soci, su proposta del Savio Collegio, con la procedura appresso specificata.

Ogni quattro anni, entro il mese settembre, il Custode Generale comunica ai soci ordinari le vacanze dei posti esistenti nelle singole categorie dei soci rispetto al numero massimo fissato dallo Statuto.

I soci ordinari che intendano fare proposte di nuove nomine devono presentarle, in un numero non superiore a quelle dei posti disponibili, motivandole con cenni informativi sui candidati, entro il mese di ottobre.

Sono valide le designazioni della stessa persona che siano presentate da almeno quattro soci ordinari.

Il Savio Collegio esamina le proposte ed entro il mese di novembre sceglie, sulla base di una valutazione condivisa a maggioranza, le proposte da sottoporre alla votazione da parte dei soci ordinari, in Assemblea, secondo le norme dell’art. 20.

L’elezione dei nuovi soci ha luogo a maggioranza dei voti.

La revoca può essere deliberata dall’Assemblea, dopo aver informato l’interessato, solo per gravi motivi attinenti al decoro e al prestigio dell’Accademia.

I soci hanno diritto di ottenere informazioni dal Custode Generale su specifiche questioni attinenti all’andamento dell’attività dell’Accademia entro un mese dall’apposita richiesta scritta. Hanno altresì il diritto di comunicare al Custode Generale pareri scritti, non vincolanti, sulle modalità di svolgimento dell’attività dell’Accademia.

I soci hanno diritto di esaminare i libri dell’Accademia, previa richiesta scritta rivolta all’organo che ne cura la tenuta da presentarsi con almeno quindici giorni di preavviso.

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 10

L’«Accademia dell’Arcadia» è amministrata dal Savio Collegio, composto dal Custode Generale, dal Procustode, da quattro Consiglieri, dal Consigliere segretario, dal Consigliere tesoriere e dal Direttore della Biblioteca Angelica.

Il Savio Collegio presiede alle attività culturali dell’Accademia e ne cura la gestione amministrativa, sia ordinaria sia straordinaria.

Il Savio Collegio propone all’Assemblea i nuovi soci da eleggere nelle varie categorie e la revoca dei soci, secondo le disposizioni di cui al precedente art. 9.

Il Savio Collegio procede alla compilazione del bilancio e alla sua presentazione all’Assemblea, ai sensi di legge e del precedente art. 7 e autorizza il Custode Generale a stare in giudizio.

Art. 11

Il Custode, il Procustode e i quattro Consiglieri sono eletti dall’Assemblea dei soci fra i soci ordinari, mediante separate votazioni a scrutinio segreto, secondo le norme dell’art. 20.

Il Consigliere segretario e il Consigliere tesoriere sono nominati dal Custode, dal Procustode e dai quattro Consiglieri eletti, a maggioranza, nella seduta immediatamente successiva alla loro elezione, fra i soci ordinari non eletti alla carica di Consigliere.

I membri del Savio Collegio, escluso il direttore della Biblioteca Angelica, che fa parte di detto Collegio iure officii, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 12

Il Savio Collegio si riunisce tutte le volte che il Custode Generale lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque si riunisce ogni anno per deliberare in ordine al bilancio.

Per la validità delle deliberazioni del Savio Collegio occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Custode Generale.

Il Savio Collegio è presieduto dal Custode Generale. In caso di assenza o impedimento del Custode Generale, il Savio Collegio è presieduto dal Procustode e, in mancanza di questi, dal Consigliere più anziano di età fra quelli presenti.

Delle riunioni e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione verrà redatto il relativo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del Savio Collegio.

Art. 13

Qualora si rendano vacanti nel corso del quadriennio di cui all’art. 11 le cariche di Custode Generale o di Procustode si procederà alle elezioni per una durata in carica limitata al periodo residuo del medesimo quadriennio. Invece, se si verificano vacanze nei quattro posti di Consigliere, ai posti stessi vengono chiamati, per il medesimo limitato periodo, i soci che nelle elezioni hanno ottenuto il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto.

Art. 14

Al Custode Generale è attribuito il potere generale di rappresentanza dell’Accademia.

Il Custode Generale ha il potere di firma e rappresenta legalmente l’Accademia nei confronti dei terzi e in giudizio.

Il Custode Generale convoca e presiede l’Assemblea dei soci e il Savio Collegio.

Il Custode Generale può conferire deleghe e procure speciali per singoli atti a soggetti terzi, entro i limiti dei poteri attribuiti e senza esonero di responsabilità.

In caso di urgenza, il Custode Generale adotta i provvedimenti necessari nell’interesse dell’Accademia, informandone, per la ratifica, il Savio Collegio nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o impedimento, il Custode Generale viene sostituito nelle sue funzioni e attribuzioni dal Procustode e, in mancanza di questi, dal Consigliere più anziano di età.

ASSEMBLEE

Art. 15

L’Assemblea dei soci è costituita dai soci ordinari, ma ad essa possono partecipare, senza diritto di voto, tutte le altre categorie di soci.

L’Assemblea dei soci assolve ai seguenti compiti:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando previsto, l’organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sulla revoca dei soci, su proposta del Savio Collegio, come previsto dall’art. 9 e dall’art. 10;

f) delibera sulle modificazioni dello Statuto;

g) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Ente;

i) delibera sugli indirizzi e direttive generali dell’Accademia;

l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 16

I soci sono convocati in Assemblea dal Custode Generale o dal Savio Collegio quando lo stesso lo giudichi opportuno e comunque almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio entro il termine sopra previsto all’art. 7, mediante comunicazione telematica o altra comunicazione scritta diretta a ciascun socio contenente l’ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’Assemblea può anche essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci ordinari, mediante invito scritto indicante il giorno, l’ora e l’oggetto della seduta con almeno quindici giorni di preavviso.

Art. 17

Ciascun socio ha diritto a un voto.

Hanno diritto di voto tutti i soci ordinari da almeno tre mesi.

Art. 18

Ciascun socio può farsi rappresentare nell’Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.

Ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di tre soci.

L’intervento all’Assemblea può anche avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l’identità del socio che partecipa e vota.

In questo caso il socio delegato dovrà consegnare o trasmettere una copia, su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all’originale e l’identità del socio delegante.

Art. 19

L’Assemblea è presieduta dal Custode Generale. In caso di assenza o impedimento del Custode Generale, l’Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di voto.

Delle riunioni dell’Assemblea si redige il processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Il processo verbale è trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea.

Art. 20

Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea, in prima convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà dei soci ordinari, mentre in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno della prima, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero di tali soci. In entrambi i casi la deliberazione è presa con la maggioranza dei voti dei soci ordinari presenti.

Per le modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci ordinari e il voto favorevole della maggioranza di tali soci presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del successivo art. 22, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci ordinari.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 21

L’organo di controllo è costituito da un sindaco avente i requisiti di legge e nominato dall’Assemblea dei soci.

L’organo di controllo vigila sulla gestione amministrativa e sull’osservanza delle disposizioni statutarie, esamina il bilancio e ne riferisce all’Assemblea.

L’organo di controllo dura in carica quattro anni, decade alla data della riunione dell’Assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio relativo al quarto anno e può essere riconfermato.

L’organo di controllo è nominato e funzionante ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L’organo di controllo potrà esercitare, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo dovrà essere costituito da un revisore legale iscritto nell’apposito registro.

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 22

Lo scioglimento dell’Accademia è deliberato dall’Assemblea dei soci, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio nel rispetto dell’art. 9 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e delle altre disposizioni di legge.

La deliberazione di devoluzione del patrimonio sarà adottata dall’Assemblea in tutti i casi di scioglimento ed estinzione dell’Accademia.

RICONOSCIMENTO PERSONALITÀ GIURIDICA

Art. 23

L’«Accademia dell’Arcadia» acquisirà la personalità giuridica per effetto del riconoscimento determinato dall’iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche (istituito con il D.G.R. n. 112/2001, in attuazione degli artt. 1 e 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361), non essendo, ad oggi, ancora istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) previsto dal D. Lgs 117/2017. Quando quest’ultimo Registro sarà istituito, verrà richiesta l’iscrizione nello stesso, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Il Custode Generale è delegato, nei limiti di legge, a compiere quanto necessario o anche solo opportuno ai fini del conseguimento della personalità giuridica dell’«Accademia dell’Arcadia».

Ai fini del riconoscimento, alla domanda dovrà essere allegata idonea documentazione che dimostri la consistenza del patrimonio dell’Accademia e la sua adeguatezza alla realizzazione dello scopo sociale.

In questa prospettiva, l’«Accademia dell’Arcadia», come sopra rappresentato, si riserva di apportare al presente Statuto le modifiche richieste ai fini del riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs 117/2017.

RINVIO

Art. 24

Per quanto qui non previsto si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia e, con l’entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), con l’iscrizione in apposita sezione di questo e con l’autorizzazione della Commissione europea di cui all’art. 101, comma 10, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, si applicheranno le norme ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (cosiddetto Codice del Terzo Settore).

Roma, 24 giugno 2019